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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.1 - Denominazione

E’ costituita l’associazione denominata "JANASDIA - Associazione

Scientifica Sarda Diabete – ONLUS - APS”, avente le caratteristiche

di organizzazione non lucrativa di utilità sociale

(ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art.2 - Sede

L’Associazione ha sede in Olbia, nell’Unità Operativa di diabetologia

e malattie metaboliche della ASL n. 2, Ospedale Civile

San Giovanni di Dio, Viale Aldo Moro.

Art.3 - Oggetto sociale

L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo

di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

mediante lo svolgimento - in via esclusiva o principale

di attività di interesse generale a favore di associati, loro

familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto

della libertà e dignità degli associati - della propria

attività nei seguenti settori: Promozione di Studi ed Iniziative

indirizzate alla popolazione affetta da Diabete Mellito e

da Malattie Metaboliche.

La popolazione affetta dalle diverse forme di malattie diabetiche

conta oggi in Italia circa 3 milioni e 600 mila persone.

La malattia porta a una forte riduzione della qualità della

vita, per questo le indicazioni terapeutiche devono essere seguite

costantemente; con l’esperienza scientifica si è compresa

l’importanza di fornire ai pazienti le giuste motivazioni.

L’associazione si propone, pertanto, di perseguire esclusivamente

finalità di solidarietà sociale, sostenendo iniziative

volte alla riduzione dello svantaggio della popolazione diabetica

attraverso:

1. La promozione di iniziative, anche associative, volte alla

formazione del paziente diabetico, anche in collaborazione con

le associazioni dei pazienti, per rendere più efficace la lotta

contro il diabete e le malattie metaboliche in genere. In

particolare, attività che educhino il paziente diabetico alla

gestione quotidiana della malattia, con differenziazioni legate

al tipo di diabete.

2. L’organizzazione di eventi destinati ai pazienti con

l’obiettivo di favorire e orientare la loro motivazione nella

gestione quotidiana della malattia, riducendo le difficoltà

legate alla patologia (ad es. regate, corsi di corretta alimentazione

o eventi “residenziali” che prevedano il soggiorno

presso luoghi di volta in volta stabiliti e la partecipazione

diretta dei pazienti diabetici alle attività di cucina, sport,

etc.).

3. Lo svolgimento di attività di formazione nei confronti dei

familiari dei pazienti, in modo che possano agire come tutor

nei confronti degli stessi e sostenerli nella gestione quotidiana

della malattia.

È espressamente previsto il divieto di svolgere attività diverse

da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse

direttamente connesse.

Le attività connesse sono svolte in via accessoria e secondaria

rispetto a quelle istituzionali sopra indicate, e riguardano:

1. L’organizzazione di iniziative formative, seminari, convegni

in campo diabetologico, volti ad “allargare” alla popolazione

la conoscenza del diabete, permettendo così al paziente

diabetico di poter essere maggiormente integrato nella comunità,

e di avere un ruolo attivo nella gestione della sua patologia,

potendo interagire più facilmente e consapevolmente con

essa.

2. Lo svolgimento di attività di formazione in campo diabetologico

e metabolico, promuovendo la qualificazione e

l’aggiornamento del personale sanitario che ruota attorno al

paziente diabetico, nonché la partecipazione ad iniziative,

anche associative, con altri operatori sanitari, altre associazioni

scientifiche e professionali nel campo della sanità.

3. La promozione di ricerche, studi, contributi di esperienze

nella materia di propria competenza, anche attraverso convegni

di studio, incontri, seminari, riunioni sul diabete e sulle

malattie metaboliche, utilizzando sia supporti cartacei che

telematici, e non ultimo assegnando borse di studio, assegni e

contributi di ricerca in favore di giovani ricercatori meritevoli,

in particolare se socialmente svantaggiati, per lo svolgimento

di attività finalizzate al perseguimento dei suoi scopi

istituzionali relativamente al diabete e alle malattie metaboliche.

Art.4 - Durata

La durata dell’Associazione è illimitata, salvo scioglimento

deliberato dall’Assemblea in sede straordinaria.

Art.5 - Soci

Possono essere soci tutti coloro che abbiano raggiunto la maggiore

età, nonché le Società, Enti italiani e/o stranieri,

purché condividano le finalità dell’Associazione e contribuiscano

alla realizzazione di tali scopi.

Con riferimento al rapporto associativo e alle modalità associative

volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo,

pertanto, è prevista una disciplina uniforme.

E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I Soci sono di tre categorie:

a) SOCI PROMOTORI: sono Soci Promotori le persone che hanno

partecipato alla costituzione dell’Associazione e comunque anche

coloro che venissero pur nel futuro cooptati dal Consiglio

Direttivo per prestazioni della propria opera e/o specifica

competenza e/o personalità di particolare rilievo ed utilità

al fine di innalzare gli scopi dell’associazione.

b) SOCI BENEMERITI: sono Soci Benemeriti le persone, le società,

gli enti, ammessi dal Consiglio di Amministrazione, che

contribuiscono in modo rilevante all’attività

dell’associazione mediante il versamento di una o più quote

associative di particolare entità o contribuiscano al miglior

sviluppo dell’associazione stessa mediante donazioni, eredità

e/o legati di beni mobili ed immobili.

Non hanno diritto di voto.

c) SOCI EFFETTIVI: sono Soci effettivi le persone, le società,

gli enti che contribuiscono all’attività dell’associazione mediante

il versamento in denaro di una quota associativa minima

annua, fissata dal Consiglio di Amministrazione.

L’accettazione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo

nella prima seduta utile dopo la presentazione della domanda

di adesione da parte dell’associando, accompagnata dal

parere proponente di almeno due soci.

La qualità di Socio si perde per esclusione, per recesso e,

per i soci effettivi, anche per il mancato versamento della

quota annuale. Il recesso è consentito a qualsiasi socio in

qualunque momento.

L’esclusione è deliberata nei confronti del socio che danneggi

materialmente e/o moralmente l’associazione, dal Consiglio Direttivo.

I versamenti e/o i conferimenti effettuati a qualsiasi titolo

dai soci e/o dai terzi, contribuiscono a costituire il fondo

comune dell’associazione e non saranno in alcun caso restituiti.

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione

del Consiglio Direttivo. Essi versano ogni anno la quota associativa,

sono titolari del diritto di voto per l’approvazione

e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti

e per la nomina e le deliberazioni degli organi direttivi

dell’Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non

è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono

presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, mediante

apposita raccomandata A/R.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve

motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione

all’interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione

della deliberazione di rigetto, chiedere che

sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva

convocazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa

richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede

dell’Associazione.

Art.6 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari

Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili

ed immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo,

da elargizioni o contributi da parte di soggetti pubblici

e privati, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze

di bilancio e degli avanzi netti di gestione.

Le entrate della ONLUS sono costituite:

- dalle quote associative;

- da erogazioni liberali in denaro o in natura;

- dal ricavato della organizzazione di manifestazioni o della

partecipazione ad esse;

- da cessioni gratuite di beni;

- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;

- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo

sociale, quale ad esempio fondi pervenuti a seguito di raccolte

pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico

valore;

- contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo

svolgimento di attività aventi finalità sociali.

L’associazione ha l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto

annuale.

Il Consiglio Direttivo annualmente può stabilire la quota di

versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione

all’associazione da parte di chi intende aderire

all’associazione.

L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento

o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario.

E’ comunque facoltà degli aderenti all’associazione effettuare

versamenti ulteriori rispetto a quello originario.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente,

non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili

a terzi, né per successione a titolo particolare né per

successione a titolo universale.

In caso di scioglimento della ONLUS, per qualunque causa, il

patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa

di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito

l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della 23

dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla

legge vigente al momento dello scioglimento.

L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto,

utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale,

durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione

o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate

a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento

fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo

di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque

denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria

ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche

e di utilità sociale.

Art.7 - Organi sociali

Sono Organi dell’associazione:

a) Il Presidente del Consiglio Direttivo, il Presidente

Onorario, il Vice-Presidente (i due ultimi, se nominati);

b) Il Consiglio Direttivo;

c) L’Assemblea dei Soci;

d) L’Amministratore Delegato (se nominato);

e) Il Segretario-Tesoriere;

f) Il Collegio dei Probiviri.

Art.8 - Il Presidente dell’Associazione

Il Presidente dell’Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo

e rimane in carica per anni tre.

Il Presidente dell’Associazione ha la rappresentanza legale

della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le

operazioni occorrenti al funzionamento dell’Associazione secondo

il proprio scopo statutario.

Il Vice-Presidente (quando nominato) sostituisce il Presidente

nei casi di assenza o di impedimento. Quando manchi il Vice-

Presidente e non sia stato nominato l’Amministratore Delegato

di cui al precedente punto (art.7) assumerà la Presidenza temporanea

il Consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo, quando lo ritenga utile e necessario

per il miglior sviluppo dell’Associazione, può nominare un Amministratore

delegato indicando nel conferimento dell’incarico

la limitatezza delle funzioni assegnate e, nel caso di autorizzazione

a firmare mandati di pagamento ed assegni in nome e

per conto dell’associazione e/o ad incassare per essa.

Il Consiglio Direttivo, ha l’obbligo di informare

dell’avvenuto conferimento di delega, tutti gli Enti e le Amministrazioni

che hanno rapporti finanziari con l’Associazione

stessa e l’Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

Nella delega, verrà fissata anche la durata in carica.

Il Vice Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo,

dura in carica un anno e si intenderà tacitamente riconfermato

di anno in anno qualora il Presidente non provveda alla

nomina di altro componente l’Associazione.

Il Presidente Onorario, quando nominato, dal Consiglio Direttivo,

dura in carica fino a quando non si verifichi una delle

situazioni di recesso o esclusione di cui al precedente art.

5.

Art.9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero di componenti

compreso tra cinque e quindici.

I Soci Promotori fanno parte per diritto inestinguibile del

Consiglio Direttivo salvo il proprio recesso o l’esclusione

(art.5).

Il Consiglio Direttivo, dura in carica un triennio e potrà essere

riconfermato.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente,

il Vice Presidente ed il Segretario, determinandone anche poteri

e facoltà, delegando eventualmente a tali Organi, parte

delle proprie funzioni.

Determina le quote associative per i Soci Effettivi.

Delibera sull’ammissione e l’esclusione dei Soci Effettivi e

Benemeriti.

Presenta lo schema di Bilancio ed il programma di lavoro.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la

gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione

alcuna, ad eccezione delle materie che per legge

siano riservate alle competenze dell'Assemblea.

Il Consiglio si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga

necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la metà

dei propri Membri e comunque almeno una volta all’anno per

deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al preventivo

ed all’ammontare della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza

di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a

maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente

ha valenza doppia.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza, dal

Vice-Presidente o dall’Amministratore Delegato, se nominati.

In assenza anche di questi ultimi, dal Consigliere più anziano.

La rappresentanza dell’associazione spetta a Consiglio Direttivo,

nella persona del suo Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito è generale. Eventuali

limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico

nazionale del Terzo Settore.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l’ammissione degli associati e, nel caso,

motivarne il rigetto;

- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente

del bilancio sociale, documentando il carattere secondario

e strumentale di eventuali attività diverse svolte;

- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e

strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo

approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale,

dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione,

ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione

vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati

per la definitiva approvazione.

L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e

strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei

documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o

ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo,

entro i medesimi termini previsti per il bilancio predispone

il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati

per la definitiva approvazione.

Art.10 - L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta all’anno dal

Consiglio di Amministrazione, ed ha funzione consultiva e/o

propositiva sull’attività dell’Associazione, sui programmi e

sui bilanci.

L'assemblea dei Soci, in seduta ordinaria, delibera sul bilancio,

sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione,

sulla nomina del presidente e degli altri organi dell'associazione,

e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o

per statuto; in seduta straordinaria delibera sulle modifiche

dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento

dell'associazione.

Essa potrà essere convocata anche fuori della Sede Sociale.

L’Assemblea si convoca mediante comunicazione scritta, (anche

via mail) diretta ad ogni Socio in regola con le quote sociali,

oppure mediante affissione nella Sede Sociale dell’avviso

di convocazione contenente l’Ordine del giorno, almeno quindici

giorni prima della data dell’adunanza.

L'Assemblea è regolarmente convocata, in prima convocazione,

con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno

degli associati, in seconda convocazione, qualunque sia il numero

degli associati presenti o rappresentati.

Essa delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Possono partecipare all’assemblea con diritto di voto tutti

gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l’articolo 2373

del Codice Civile in quanto compatibile. Gli associati possono

farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato,

mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più

di 3 (tre) deleghe.

- L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video

attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza,

teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la

legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento

dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente

gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione

e alla votazione.

L'Assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato

della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e [ quando ciò

sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno] il bilancio

sociale;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi

sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull’esclusione degli associati;

f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,

dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L’Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello

statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o

la scissione dell’associazione;

c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,

dall’atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Art.11 - Onerosità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite; tuttavia, il Consiglio Direttivo

ha la facoltà di attribuire emolumenti a persone che rivestano

particolari incarichi, nei limiti delle spese effettivamente

sostenute per l’attività prestata.

Art.12 - Il Segretario

Il Segretario-Tesoriere avrà il compito di mantenere aggiornati

tutti i libri che il Consiglio Direttivo deciderà di adottare

in base alle disposizioni di legge ed alle necessità

dell’associazione, e facendosi parte diligente per tutte quelle

incombenze che per natura e dimensione, richiedono

l’intervento della figura rappresentata le cui funzioni potranno

essere meglio delineate dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario-Tesoriere dura in carica un triennio.

Potrà essere rieletto.

Art.13 - Deleghe in Assemblea

Qualora fossero impediti, i Soci potranno farsi rappresentare

nelle assemblee, con diritto anche al voto, da un altro Socio

cui avranno cura di conferire delega scritta e firmata.

Art.14 - Diritto di voto

Ogni socio presente alle assemblee, ha diritto ad un voto solo

se in regola con i versamenti delle quote sociali. Il socio

moroso potrà essere ammesso alle assemblee, su decisione del

Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

In caso di parità di voto, anche nelle assemblee, quello del

Presidente dovrà essere computato con doppio punteggio.

Art.15 - L’Amministratore Delegato

Qualora sia nominato, dovrà attenersi alle funzioni a lui demandate

nella lettera di procura da parte del Consiglio Direttivo.

L’Amministratore delegato, se non diversamente indicato nella

lettera di nomina, dura in carica un triennio e si intenderà

tacitamente riconfermato salvo comunicazione di revoca da parte

del Consiglio Direttivo che potrà avvenire in qualsiasi momento

con preavviso scritto tramite lettera raccomandata di

almeno dieci giorni.

Art.16 - I Revisori dei conti

Qualora le dimensioni dell’attività sociale, lo richiedessero,

il Consiglio Direttivo potrà integrare gli Organi della Società

con i Revisori dei Conti.

I Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta

della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai Bilanci

annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e

l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno

procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezioni e

controllo, relazionando al Consiglio Direttivo.

Art.17 - I Probiviri

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e

l’Associazione, o i suoi Organi, saranno sottoposte, con

esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre

probiviri da nominarsi nella prima seduta della Assemblea.

I probiviri dureranno in carica tre anni, saranno rieleggibili.

I probiviri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di

procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.

Art.18 - Esercizio Sociale - Bilancio

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo successivo, il Segretario-Tesoriere o quando

nominato, l’Amministratore Delegato, provvede alla compilazione

del Bilancio che dovrà essere presentato al Consiglio Direttivo

per la sua approvazione entro il 30 aprile successivo.

Il Consiglio di Amministrazione lo presenterà all’Assemblea

dei Soci che dovrà essere convocata entro il 31 maggio.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale

non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante

la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o la distribuzione

siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati

a nuovo, capitalizzati e utilizzati dalla ONLUS per i fini

perseguiti.

È espressamente previsto l'obbligo di impiegare gli utili o

gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività

istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.19 - Disposizioni generali e finali

Lo scioglimento dell’Associazione prima dei termini statutari,

non potrà essere deliberato che dall'assemblea straordinaria,

convocata espressamente.

In caso di deliberazione di scioglimento, l'Assemblea eleggerà

due o più liquidatori, opzionando preventivamente i Probiviri.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio

residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto,

previo parere positivo dell’Organismo competente ai

sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta

dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore

Art.20 -

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento

alle disposizioni di legge in materia.

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